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Codice civile

Art. 2925 c.c. — Norme applicabili all'assegnazione forzata 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

All’assegnazione forzata si applicano le norme della vendita forzata, salvo le regole speciali successive. Il trasferimento in soddisfazione del creditore non è sottratto ai limiti esecutivi.

Bisogna individuare bene o credito assegnato e fattispecie. Per mobili, evizione e assegnazione di crediti operano gli articoli 2926–2928.

Il rinvio non rende vendita e assegnazione identiche sotto ogni profilo. In particolare l’assegnazione di un credito non comporta sempre immediata soddisfazione del credito azionato.

Esempio pratico

Il creditore riceve un bene in assegnazione: verifica le regole di trasferimento e i diritti dei terzi, invece di presumere proprietà incontestabile.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

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