Codice civile
Art. 2925 c.c. — Norme applicabili all'assegnazione forzata
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
All’assegnazione forzata si applicano le norme della vendita forzata, salvo le regole speciali successive. Il trasferimento in soddisfazione del creditore non è sottratto ai limiti esecutivi.
Bisogna individuare bene o credito assegnato e fattispecie. Per mobili, evizione e assegnazione di crediti operano gli articoli 2926–2928.
Il rinvio non rende vendita e assegnazione identiche sotto ogni profilo. In particolare l’assegnazione di un credito non comporta sempre immediata soddisfazione del credito azionato.
Esempio pratico
Il creditore riceve un bene in assegnazione: verifica le regole di trasferimento e i diritti dei terzi, invece di presumere proprietà incontestabile.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.