Codice civile
Art. 2926 c.c. — Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprieta' possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facolta' spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il proprietario o titolare di diritti reali sul mobile assegnato ha uno specifico rimedio pecuniario contro l’assegnatario che riceve il possesso in buona fede, entro sessanta giorni.
Si documentano diritto, assegnazione, possesso e termine. La somma è riferita al credito soddisfatto e, per altri diritti reali, al loro valore.
Non si pretende automaticamente la restituzione del mobile dal possessore protetto. L’assegnatario conserva ragioni contro il debitore, ma non le garanzie di terzi indicate dalla norma.
Esempio pratico
Un bene altrui viene assegnato al creditore: il proprietario valuta il rimedio entro sessanta giorni e quantifica la somma nei limiti applicabili.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.