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Art. 2924 c.c. — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all'acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformita' degli usi locali.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Cessioni e liberazioni di canoni non scaduti non sono normalmente opponibili all’acquirente forzato. Sono previste eccezioni per atti ultratriennali trascritti prima del pignoramento e anticipazioni conformi agli usi.

Si controllano durata, trascrizione e natura dell’anticipazione. La locazione opponibile non prova da sola l’opponibilità dell’accordo sul pagamento anticipato.

Gli usi non si presumono in base alla sola convenienza delle parti. La regola verso l’acquirente va distinta dai limiti verso il pignorante stabiliti dall’art. 2918.

Esempio pratico

Il conduttore ha anticipato più annualità al precedente proprietario: l’aggiudicatario verifica l’accordo e le eccezioni prima di riconoscere l’intera liberazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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