Codice civile
Art. 2927 c.c. — Evizione della cosa assegnata
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.
L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’assegnatario che subisce evizione può ripetere quanto pagato agli altri creditori, ferma la responsabilità del procedente per danni e spese nei suoi presupposti.
Occorre evizione effettiva e prova degli esborsi. Si distinguono posizione dell’assegnatario, pagamenti ai concorrenti e credito originario verso l’esecutato.
La conservazione delle ragioni contro il debitore non mantiene le garanzie prestate da terzi. Non è rimborso automatico di qualsiasi costo o difetto qualitativo del bene.
Esempio pratico
Il creditore perde il bene assegnato per un diritto prevalente: documenta quanto versato agli altri creditori e verifica il credito residuo verso l’esecutato.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.