Codice civile
Art. 2943 c.c. — Interruzione da parte del titolare
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione III - Dell’interruzione della prescrizione
Testo dell'articolo
La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.
La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La prescrizione si interrompe con gli atti giudiziali indicati, anche davanti al giudice incompetente, e con atti idonei a costituire in mora. È prevista anche la domanda arbitrale nelle forme stabilite.
Serve una pretesa individuata rivolta al destinatario competente e prova della comunicazione o notificazione necessaria. Domanda, diffida e costituzione in mora non hanno sempre identici effetti.
Non qualsiasi sollecito generico o trattativa interrompe. Per diritti esercitabili solo con domanda giudiziale la lettera può non bastare; mediazione e altri istituti seguono la disciplina speciale pertinente.
Esempio pratico
Il creditore invia una richiesta scritta di pagamento del credito identificato: conserva prova di ricezione e verifica che l’atto sia idoneo prima della scadenza.
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Verbale di infrazione e interruzione
Corte di cassazione, n. 31149, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fonte considera la notificazione del verbale idonea a costituire in mora per la riscossione della sanzione nella fattispecie trattata.
Fonte →Revocatoria del trust e domanda contro il beneficiario
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 16790, 2026, Rv. 678769-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nella revocatoria di un trust gratuito, agire contro il beneficiario privo di legittimazione passiva non interrompe la prescrizione verso il trustee. Quest’ultimo è litisconsorte necessario insieme al disponente; la successiva integrazione del contraddittorio non recupera l’effetto interruttivo mancato.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.