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Codice civile

Art. 2945 c.c. — Effetti e durata dell'interruzione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione III - Dell’interruzione della prescrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.

Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.

Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’interruzione fa iniziare un nuovo periodo. La domanda giudiziale produce inoltre l’effetto previsto fino al giudicato; se il processo si estingue resta il solo effetto interruttivo dalla data dell’atto.

Si individuano atto, tipo di procedimento ed esito. L’arbitrato ha la durata sospensiva collegata al lodo non più impugnabile o al giudicato sull’impugnazione.

Non ogni atto stragiudiziale blocca il tempo per l’intera trattativa. L’estinzione del processo non conserva automaticamente l’effetto protratto fino alla sua chiusura; la cronologia va ricostruita.

Esempio pratico

Una domanda interrompe il termine ma il processo si estingue: si calcola il nuovo periodo dall’atto interruttivo, senza spostarlo automaticamente alla data dell’estinzione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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