Codice civile
Art. 2946 c.c. — Prescrizione ordinaria
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione IV - Del termine della prescrizione
Testo dell'articolo
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il termine ordinario è dieci anni, quando non opera una diversa previsione. È la regola residuale, non una misura applicabile indistintamente a ogni pretesa.
Si qualifica il diritto e si verificano norme speciali, decorrenza e atti conservativi. Responsabilità contrattuale, restituzione e altre pretese richiedono autonoma individuazione.
La denominazione della fattura o del pagamento non decide da sola il termine. Prescrizioni brevi, presuntive e decadenze hanno funzioni differenti e non si sostituiscono reciprocamente.
Esempio pratico
Per il saldo di un contratto si controlla se valga il termine ordinario o una specifica prescrizione breve, poi si ricostruiscono scadenza e interruzioni.
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Trattenute sulla capitalizzazione pensionistica
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 12748, 2026, Rv. 678431-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La richiesta di restituzione di trattenute applicate dal datore di lavoro alla liquidazione in capitale di una prestazione del fondo pensione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla distribuzione della quota sulla quale la trattenuta è stata effettuata.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.