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Codice civile

Art. 2947 c.c. — Prescrizione del diritto al risarcimento del danno 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione IV - Del termine della prescrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato.

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla prescrizione o e' intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il risarcimento da illecito ha di regola termine quinquennale; per circolazione di veicoli biennale. Se il fatto è reato con prescrizione più lunga opera la disciplina prevista dal terzo comma.

Occorre qualificare responsabilità e danno, verificare decorrenza e vicenda penale. Estinzione del reato per altra causa o sentenza irrevocabile incidono nei termini specifici.

Il biennio non si estende a ogni danno connesso materialmente a un veicolo. Fatto, conoscibilità e azione civile o costituzione di parte civile richiedono esame; non ogni denuncia interrompe il diritto civile.

Esempio pratico

Dopo un sinistro stradale il danneggiato verifica titolo e vicenda penale, inviando atti idonei senza presumere che la denuncia conservi automaticamente il credito.

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Giurisprudenza

  • Termine penale e sopravvenienze favorevoli

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 2420, 2026, Rv. 677826-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Per il termine risarcitorio collegato a un fatto previsto come reato rileva la disciplina penale applicabile al momento del fatto. La sopravvenienza di una disposizione penale più favorevole non comporta automaticamente la riduzione retroattiva del termine civile già individuato.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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