Codice civile
Art. 297 c.c. — Assenso del coniuge o dei genitori
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Oltre ai consensi delle parti, la norma richiede gli assensi dei genitori dell’adottando e dei coniugi non legalmente separati nei casi indicati. Un rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando può essere superato dal tribunale alle condizioni del secondo comma; rimangono le eccezioni espressamente previste, fra cui il coniuge convivente. Incapacità o irreperibilità richiedono il diverso controllo indicato dalla norma.
Esempio pratico
Il coniuge convivente dell’adottante nega l’assenso. Il suo rifiuto non si tratta come quello di qualsiasi altro familiare: occorre applicare l’eccezione prevista dall’articolo.
Giurisprudenza
Assenso e rapporto adottivo
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 6820, 2024, Rv. 670502-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.
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