Codice civile
Art. 298 c.c. — Decorrenza degli effetti dell'adozione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finchè il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Gli eredi dell'adottante possono presentare alla corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Di regola gli effetti dell’adozione decorrono dal provvedimento che la pronuncia e, prima di esso, le parti possono revocare il consenso. Se l’adottante muore dopo avere prestato il consenso, il procedimento può proseguire: gli eredi possono formulare osservazioni e, se l’adozione viene pronunciata, gli effetti risalgono alla morte. La morte prima del consenso richiesto pone una situazione diversa.
Esempio pratico
L’adottante muore dopo avere prestato ritualmente il consenso, mentre il procedimento è in corso. Si verifica se possa essere completato e, in caso di accoglimento, opera la decorrenza speciale dalla morte.
Giurisprudenza
Limite alla prosecuzione dopo il decesso
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 24888, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La prosecuzione del procedimento dopo la morte dell’adottante presuppone che il consenso richiesto sia già stato prestato correttamente. Il precedente esclude che il giudice possa supplire a un consenso personale mai manifestato nella sede prescritta.
Fonte →
Note
La fonte ufficiale riporta «alla corte» per le osservazioni degli eredi, mentre Brocardi riproduce «al tribunale»: mantenuta la lettera ufficiale. Terminologia del decreto coordinata con la forma del provvedimento prevista dall’articolo 313; non applicare isolatamente modelli procedurali storici.