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Art. 3 c.c. — Capacità in materia di lavoro 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo I — Delle persone fisiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è abrogato. Il testo storico disciplinava la capacità del minore in materia di lavoro; non deve essere presentato come regola attuale autonoma.

La disposizione da consultare oggi nel codice è il secondo comma dell’articolo 2, insieme alle leggi speciali sul lavoro dei minori. Queste stabiliscono i requisiti per lavorare e le tutele applicabili. L’abrogazione non significa che qualunque minore possa lavorare senza limiti: significa che la disciplina non va ricavata dal vecchio articolo 3. In un archivio completo questa scheda serve a spiegare il salto nella numerazione e a orientare verso la norma vigente.

Esempio pratico

Una famiglia cerca la regola sulla capacità del figlio minorenne di far valere una retribuzione non pagata. La scheda dell’articolo 3 segnala l’abrogazione e rinvia all’articolo 2 e alle norme speciali, senza applicare il limite di età del testo storico.

Note

Abrogato dall’art. 2 della L. 8 marzo 1975, n. 39. Testo storico escluso dal campo del testo vigente.

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