Codice civile
Art. 3 c.c. — Capacità in materia di lavoro
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo I — Delle persone fisiche
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo è abrogato. Il testo storico disciplinava la capacità del minore in materia di lavoro; non deve essere presentato come regola attuale autonoma.
La disposizione da consultare oggi nel codice è il secondo comma dell’articolo 2, insieme alle leggi speciali sul lavoro dei minori. Queste stabiliscono i requisiti per lavorare e le tutele applicabili. L’abrogazione non significa che qualunque minore possa lavorare senza limiti: significa che la disciplina non va ricavata dal vecchio articolo 3. In un archivio completo questa scheda serve a spiegare il salto nella numerazione e a orientare verso la norma vigente.
Esempio pratico
Una famiglia cerca la regola sulla capacità del figlio minorenne di far valere una retribuzione non pagata. La scheda dell’articolo 3 segnala l’abrogazione e rinvia all’articolo 2 e alle norme speciali, senza applicare il limite di età del testo storico.
Note
Abrogato dall’art. 2 della L. 8 marzo 1975, n. 39. Testo storico escluso dal campo del testo vigente.