Codice civile
Art. 2 c.c. — Maggiore età. Capacità di agire
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo I — Delle persone fisiche
Testo dell'articolo
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La capacità di agire è la possibilità di compiere personalmente atti giuridici: per esempio stipulare un contratto, vendere un bene o esercitare un diritto senza la rappresentanza prevista per i minori. In via generale si acquista a diciotto anni. È diversa dalla capacità giuridica dell’articolo 1: anche il bambino può possedere un bene, ma normalmente non lo vende da solo.
La regola ammette eccezioni fissate dalla legge. Le norme speciali sul lavoro possono consentire al minore di prestare un’attività e di esercitare i diritti e le azioni che derivano dal relativo contratto. Questo non gli attribuisce una capacità generale per qualunque contratto. Inoltre, per gli adulti sottoposti a misure di protezione bisogna considerare la legge e il contenuto del provvedimento: la maggiore età non elimina ogni possibile limitazione.
Esempio pratico
Un ragazzo eredita un appartamento a sedici anni. Ne è titolare, ma la vendita richiede la rappresentanza e le autorizzazioni previste per il minore. Il compimento dei diciotto anni gli consente in via generale di agire personalmente, ferme eventuali misure di protezione.
Giurisprudenza
Atti favorevoli compiuti dal minore
Corte di cassazione, sez. III, ordinanza n. 24077, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La minore età non impedisce ogni atto giuridico: una richiesta stragiudiziale di risarcimento rivolta all’assicuratore può essere presentata dal minore, anche mediante un incaricato, quando l’atto non gli procura effetti sfavorevoli. La decisione distingue questa attività dalla capacità generale di stipulare contratti.
Fonte →
Note
Articolo sostituito dall’art. 1 della L. 8 marzo 1975, n. 39.