Codice civile
Art. 306 c.c. — Revoca per indegnità dell'adottato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’adottante può chiedere la revoca per le gravi condotte dell’adottato individuate dalla norma: attentato alla vita dell’adottante o dei familiari indicati, oppure delitto contro di essi con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l’adottante muore per l’attentato, possono agire gli eredi individuati dalla disposizione.
Esempio pratico
L’adottante deduce una grave aggressione: il giudice deve verificare la concreta condotta e il suo inquadramento nella causa legale, non soltanto il deterioramento dei rapporti.
Giurisprudenza
Accertamento della causa di indegnità
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2946, 2025, Rv. 673947-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di adozione, la revoca per indegnità dell'adottato presuppone l'accertamento in via incidentale, da parte del giudice civile, della rilevanza penale e della sussumibilità della condotta del predetto nelle ipotesi di reato, previste dall'art. 306 c.c., alla luce degli elementi costitutivi dei delitti prospettati nel caso concreto. (Principio applicato al caso dei genitori adottivi che, accusati di maltrattamenti, erano stati assolti, impedendo così di ravvisare, nella concreta condotta dell'adottato denunciante, gli estremi del reato di calunnia aggravata, la cui soglia edittale minima integra il requisito previsto dall'art. 306, comma 1, c.c.).
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