Codice civile
Art. 307 c.c. — Revoca per indegnità dell'adottante
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Anche l’adottato può chiedere la revoca quando l’adottante attenta alla sua vita o a quella del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti, oppure commette contro tali persone un delitto con la soglia di pena minima prevista.
Esempio pratico
L’adottante commette un grave delitto contro l’adottato: quest’ultimo può domandare la revoca se ricorrono i presupposti stabiliti, senza dover ottenere il consenso dell’adottante.