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Art. 323 c.c. — Atti vietati ai genitori 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore.

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il genitore che esercita la responsabilità non può acquistare i beni o i diritti del minore, nemmeno all’asta o mediante un intermediario. Non può neppure divenire cessionario di un credito contro il figlio. Gli acquisti vietati sono annullabili su richiesta del figlio, dei suoi eredi o aventi causa.

Esempio pratico

Un genitore propone di comprare il terreno del figlio tramite un conoscente: l’interposizione non elimina il divieto.

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