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Codice civile

Art. 337-quinquies c.c. — Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo II — Esercizio dopo la crisi familiare

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I genitori possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti su affidamento, esercizio della responsabilità e contributi economici. La richiesta va collegata a circostanze pertinenti e a una valutazione attuale, non usata come riedizione senza motivo del giudizio precedente.

Esempio pratico

Cambiano stabilmente le condizioni economiche o i bisogni del figlio: il genitore chiede una modifica, documentando i cambiamenti rilevanti.

Giurisprudenza

  • Bisogni attuali e prognosi circoscritte

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 25421, 2025, Rv. 676307-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di mantenimento dei figli, la valutazione delle esigenze della prole va compiuta all'attualità e non può fondarsi su proiezioni di lungo periodo indeterminate nel loro futuro divenire, potendo trovare ingresso eventuali motivate considerazioni prognostiche solo se inerenti a individuati ed ordinari accadimenti della vita, che riguardino un arco di tempo circoscritto e si palesino come probabile e coerente sviluppo di quanto già in atto.

    Fonte →
  • Sopravvenienze capaci di modificare l’assetto economico

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 18608, 2021, Rv. 661616-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.

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