Codice civile
Art. 337-sexies c.c. — Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo II — Esercizio dopo la crisi familiare
Testo dell'articolo
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La casa familiare viene assegnata considerando prima di tutto l’interesse dei figli e incidendo anche sui rapporti economici tra i genitori. Assegnazione e revoca sono trascrivibili. Con figli minori, il cambio di residenza o domicilio va comunicato all’altro genitore entro trenta giorni.
Esempio pratico
Il genitore convivente con i figli chiede l’assegnazione della casa: il giudice verifica se l’immobile costituisce ancora il loro ambiente di vita, non soltanto il bisogno abitativo dell’adulto.
Giurisprudenza
Assegnazione parziale soltanto nell’interesse dei figli
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 12249, 2025, Rv. 674530-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, di talché, in siffatti casi, la restante porzione della casa familiare non assegnata resta regolata dal titolo di proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, e non dal provvedimento del giudice del divorzio, con l'ulteriore conseguenza che nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono l'ambiente di vita dei figli, può essere disposto in favore del genitore non convivente con la prole, restando a tali fini estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva assegnato una parte dell'immobile al genitore non convivente con la prole in considerazione delle sue esigenze abitative, riducendo in tale modo, senza alcun motivo collegato all'interesse diretto della prole, il relativo ambito domestico di quest'ultima.).
Fonte →Convivenza del maggiorenne e casa familiare
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 14458, 2025, Rv. 675014-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese). (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, rigettando la domanda di revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex moglie, aveva omesso di valutare se, alla luce del documentato trasferimento del figlio maggiorenne in altra città per motivi di studio e della corresponsione in via diretta da parte del padre dell'assegno di mantenimento, l'abitazione familiare fosse rimasta per il figlio un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno).
Fonte →
Note
Corte costituzionale 308/2008 è una decisione interpretativa sull’allora articolo 155-quater, non una declaratoria diretta sull’articolo 337-sexies. Coordinamento sistematico dichiarato: niente revoca automatica per nuove nozze o convivenza senza valutazione dell’interesse dei figli.