Codice civile
Art. 362 c.c. — Inventario
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.
L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il tutore deve iniziare l'inventario entro dieci giorni dalla conoscenza legale della nomina e completarlo entro trenta giorni. Il giudice può prorogare il termine di completamento se le circostanze lo richiedono. L'obbligo sussiste nonostante una dispensa.
Esempio pratico
Ricevuta legalmente notizia della nomina, il tutore avvia l'inventario entro dieci giorni e chiede una proroga motivata se il patrimonio richiede ulteriori accertamenti.