Codice civile
Art. 384 c.c. — Rimozione e sospensione del tutore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il giudice può rimuovere il tutore per negligenza, abuso, incapacità di svolgere l'ufficio, indegnità o insolvenza. Prima della rimozione deve sentirlo o citarlo; in situazioni urgenti può sospenderlo senza attendere. Restano da valutare separatamente la responsabilità per danni e il conto della gestione.
Esempio pratico
Emergono gravi irregolarità: il giudice convoca il tutore e, se la protezione non può attendere, ne sospende subito le funzioni.
Giurisprudenza
Sostituzione del tutore e natura del provvedimento
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 17104, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il rigetto di una richiesta di sostituzione del tutore, confermato in sede di reclamo, è stato considerato un intervento di gestione della protezione, riesaminabile se cambiano gli elementi di valutazione. In quella fattispecie mancavano i requisiti per il ricorso straordinario in cassazione.
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