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Codice civile

Art. 389 c.c. — Registro delle tutele 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore.

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il cancelliere iscrive nel registro delle tutele gli eventi dell'incarico, inventari, rendiconti e provvedimenti che modificano la situazione del minore. Comunica inoltre apertura e chiusura della tutela allo stato civile entro dieci giorni per l'annotazione sull'atto di nascita.

Esempio pratico

Dopo la sostituzione del tutore, il cancelliere cura l'iscrizione del provvedimento nel registro; apertura e chiusura richiedono anche la comunicazione allo stato civile.

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