Codice civile
Art. 395 c.c. — Rifiuto del consenso da parte del curatore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo II — Dell’emancipazione
Testo dell'articolo
Nel caso in cui il curatore rifiuta il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore nel compimento dell'atto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il curatore nega il consenso, il minore può rivolgersi al giudice tutelare. Quando ritiene il rifiuto ingiustificato, il giudice nomina un curatore speciale che assista il minore nell'atto.
Esempio pratico
Il curatore rifiuta un'operazione utile senza una ragione adeguata; il minore chiede al giudice di valutarne il rifiuto e di nominare un curatore speciale.
Note
Soppresso il richiamo alla eventuale autorizzazione del tribunale. Il giudice tutelare valuta il rifiuto e nomina il curatore speciale; restano le autorizzazioni necessarie per l'atto.