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Codice civile

Art. 41 c.c. — Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se il comitato non ha ottenuto personalità giuridica, i componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. La disposizione ha una formulazione più ampia di quella dell’articolo 38 sulle associazioni non riconosciute.

Chi si limita a sottoscrivere la raccolta è invece tenuto soltanto al contributo promesso. È quindi essenziale accertare se una persona sia componente o semplice sottoscrittore: non tutti i finanziatori diventano responsabili di qualunque debito dell’iniziativa. Il comitato può agire e difendersi in giudizio attraverso il presidente. La rappresentanza processuale non elimina la responsabilità sostanziale dei componenti né si confonde con i poteri di gestione dei fondi.

Esempio pratico

Un comitato non riconosciuto ordina attrezzature per una manifestazione. Per il debito possono rispondere i componenti secondo l’articolo 41; chi ha soltanto promesso una donazione resta obbligato al contributo promesso.

Giurisprudenza

  • Titolarità e responsabilità del comitato nei rapporti patrimoniali

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 15303, Rv. 664797-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    Un comitato, ancorché costituito da un ente pubblico non economico, ove manchi del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, configura una struttura privatistica la quale opera nell'ambito del diritto privato con piena autonomia di gestione, né si rende preclusiva di una tale qualifica la circostanza che l'ente in questione si rilevi privo di autonomia nell'attività di raccolta dei fondi da impiegare per il raggiungimento dello scopo, posto che ciò che caratterizza un tal tipo di ente è il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 c.c. e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non certo l'attività di raccolta dei fondi stessi. Conseguentemente, anche in tal caso, esso ha - pur privo di personalità giuridica - la titolarità piena e diretta dei rapporti patrimoniali relativi sia a beni mobili che immobili, e quindi risponde delle obbligazioni assunte dai suoi rappresentanti.

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