Codice civile
Art. 414 c.c. — Persone che possono essere interdette
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’interdizione giudiziale riguarda il maggiorenne o il minore emancipato con abituale infermità mentale che impedisce la cura dei propri interessi. Deve essere necessaria per assicurare protezione adeguata: la gravità della diagnosi non rende inutile il confronto con una misura più flessibile.
Esempio pratico
Una persona ha una compromissione persistente: il giudice considera gli atti da gestire, i rischi e le capacità residue, valutando se il sostegno individualizzato sia sufficiente.
Giurisprudenza
Proporzionalità della protezione e prodigalità
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 5763, 2026, Rv. 678469-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'amministrazione di sostegno può essere disposta, nell'interesse reale e concreto del beneficiario, inerente alla persona e/o al patrimonio, anche in presenza dei presupposti dell'interdizione o dell'inabilitazione e, quindi, anche in relazione alla prodigalità, consistente in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel donare o nel rischiare in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alle condizioni socio-economiche del soggetto e al valore oggettivo del denaro; tale condizione rileva indipendentemente dalla derivazione da una specifica malattia o infermità e anche quando si traduca in scelte lucide e consapevoli di vita, purché riconducibili a motivi futili, quali la mera frivolezza, la vanità o l'ostentazione del lusso, eventualmente accompagnata da disprezzo per il lavoro altrui o da indifferenza verso i doveri di solidarietà familiare.
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Note
La pronuncia 5763/2026 è collegata sistematicamente alla scelta tra misure protettive: concerne l’amministrazione di sostegno anche in presenza di presupposti per interdizione o inabilitazione, senza dichiarare un’interdizione nella fattispecie.