Codice civile
Art. 42 c.c. — Diversa destinazione dei fondi
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La raccolta può non raggiungere la somma necessaria, lo scopo può diventare irrealizzabile oppure può restare un residuo dopo il suo completamento. Se la destinazione alternativa non era stata regolata al momento della costituzione, decide l’autorità competente.
La norma impedisce ai promotori di appropriarsi del residuo o di scegliere liberamente un’altra iniziativa senza considerare il vincolo originario. Per prevenire incertezze è utile che l’atto iniziale disciplini chiaramente le ipotesi di insufficienza e avanzo, nel rispetto delle altre norme applicabili. La devoluzione riguarda i beni raccolti per lo scopo del comitato e va distinta dai rapporti con eventuali creditori o dai fondi di un’associazione.
Esempio pratico
Il comitato completa il restauro per cui aveva raccolto denaro e rimane un avanzo. Se l’atto iniziale non prevedeva come destinarlo, si applica il meccanismo di devoluzione della norma, senza distribuire il denaro tra i promotori.