Codice civile
Art. 42-bis c.c. — Trasformazione, fusione e scissione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.
La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.
Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.
Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni possono compiere reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni, se atto costitutivo o statuto non le escludono espressamente. La norma consente riorganizzazioni preservando la continuità giuridica nei termini richiamati.
Per la trasformazione sono richieste relazioni, situazione patrimoniale aggiornata ed elenco dei creditori, con i termini previsti dal testo. Si applicano anche le disposizioni societarie espressamente richiamate, in quanto compatibili. Fusioni e scissioni seguono le sezioni del libro V indicate, sempre con verifica di compatibilità. Gli atti che per le società sarebbero iscritti nel registro delle imprese sono pubblicizzati nel registro delle persone giuridiche oppure, per gli enti del Terzo settore, nel RUNTS. Non basta cambiare la denominazione dello statuto: occorre rispettare procedimento, tutele dei creditori e pubblicità. Va distinta dalla trasformazione autoritativa dell’articolo 28.
Esempio pratico
Due associazioni intendono unirsi mantenendo i rapporti in essere. Prima di deliberare la fusione verificano che gli statuti non la vietino e applicano gli adempimenti e le tutele richiamati dall’articolo 42-bis.
Giurisprudenza
Incorporazione e successione nei rapporti
Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 21880, Rv. 659258-01 · Massima ufficiale della Cassazione
L'incorporazione di un'associazione o comitato non riconosciuti in un'associazione o comitato riconosciuti determina la successione dell'incorporante nei rapporti giuridici dell'incorporato, che si estingue.
Fonte →
Note
Inserito dall’art. 98 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Incluso come scheda aggiuntiva tra gli articoli 42 e 43.