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Codice civile

Art. 420 c.c. — Internamento definitivo in manicomio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è abrogato e non contiene una regola attuale da applicare. La disciplina vigente dell’esame e della protezione provvisoria va ricercata nelle disposizioni rimaste operative e nel codice di procedura civile.

Esempio pratico

In un fascicolo storico compare il richiamo al 420: per un procedimento nuovo si verificano il 419 e i 473-bis.54 e 473-bis.55 c.p.c., senza usare la disposizione abrogata.

Note

Abrogazione disposta dalla legge 13 maggio 1978, n. 180. L’articolo è abrogato e non contiene una regola attuale da applicare. La disciplina vigente dell’esame e della protezione provvisoria va ricercata nelle disposizioni rimaste operative e nel codice di procedura civile. Per rapporti anteriori verificare il regime intertemporale.

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