Codice civile
Art. 419 c.c. — Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Non si può pronunziare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice può in questo esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’interdizione o inabilitazione richiede l’esame dell’interessato. Il giudice può avvalersi di un consulente, sentire familiari e acquisire prove; dopo l’esame può nominare un tutore o curatore provvisorio.
Esempio pratico
Le certificazioni mediche non vengono considerate sufficienti da sole: il giudice esamina la persona, raccoglie altre informazioni e valuta se nominare un rappresentante provvisorio.
Giurisprudenza
Nomina provvisoria e ricorso per cassazione
Corte di cassazione, sez. VI-1, ordinanza n. 34216, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’incarico assegnato durante il giudizio ha funzione temporanea e può essere ritirato dal giudice. Il precedente segnalato distingue questa protezione intermedia dalla decisione conclusiva: perciò non ammette di trattare la sola nomina come una sentenza definitiva da impugnare immediatamente in cassazione.
Fonte →
Note
Procedura coordinata con i 473-bis.54 e 473-bis.55 c.p.c. Il precedente editoriale 34216/2022 cita il vecchio 717; il principio di provvisorietà è distinto dal regime processuale storico.