Codice civile
Art. 421 c.c. — Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli effetti dell’interdizione o inabilitazione iniziano dalla pubblicazione della sentenza, con l’eccezione dell’ultimo anno di minore età prevista dal 416. La pubblicità nel registro e il passaggio in giudicato sono momenti distinti.
Esempio pratico
Dopo la pubblicazione di una sentenza di interdizione vengono verificati i poteri del tutore per una nuova impugnazione processuale, anche se la sentenza non è ancora definitiva.
Giurisprudenza
Interdizione sopravvenuta e rappresentanza nell’impugnazione
Corte di cassazione, sez. VI, ordinanza n. 11292, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel caso riportato, l’interdizione è intervenuta tra la decisione d’appello e l’avvio del ricorso alla Cassazione. Il precedente richiede di considerare questo mutamento della capacità processuale: l’impugnazione doveva essere proposta attraverso il tutore, mentre l’iniziativa personale dell’interdetto risultava inammissibile.
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Note
Pubblicazione della dichiarazione, giudicato della revoca e pubblicità dei registri sono momenti distinti. Eccezione per il 416; verificare inoltre le disposizioni speciali relative all’atto personale o processuale.