Codice civile
Art. 423 c.c. — Pubblicità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La nomina provvisoria e la sentenza che dichiara interdizione o inabilitazione devono essere annotate subito nel registro previsto. La comunicazione allo stato civile avviene entro dieci giorni per l’annotazione sull’atto di nascita.
Esempio pratico
Dopo una sentenza di inabilitazione la cancelleria cura l’annotazione nel registro e trasmette la comunicazione all’ufficiale dello stato civile.