Codice civile
Art. 424 c.c. — Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La tutela dell’interdetto segue le regole della tutela dei minori; la curatela dell’inabilitato segue quelle dell’emancipato. I rinvii si applicano anche agli incarichi provvisori, con l’eccezione del protutore provvisorio per l’interdicendo.
Esempio pratico
Il tutore di un interdetto deve valutare una vendita: verifica le regole della tutela richiamate e l’autorizzazione competente, senza attribuirsi poteri illimitati dalla sola nomina.
Giurisprudenza
Tutela e domanda di separazione nell’interesse dell’interdetto
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 14669, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La tutela non può impedire in concreto all’interdetto di ottenere protezione nel rapporto coniugale. Il caso descritto ammette che il suo rappresentante promuova la separazione quando ciò risponde alle esigenze dell’assistito; la nomina di un curatore distinto serve invece se il tutore ha un interesse in conflitto.
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