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Codice civile

Art. 422 c.c. — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se la domanda di interdizione o inabilitazione è respinta, la sentenza può lasciare in carica il tutore o curatore provvisorio fino al giudicato. La permanenza dipende da un’apposita disposizione del giudice.

Esempio pratico

La domanda è rigettata ma resta un bisogno di protezione durante l’impugnazione: la sentenza dispone espressamente la continuazione dell’incarico provvisorio sino alla definitività.

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