Codice civile
Art. 422 c.c. — Cessazione del tutore e del curatore provvisorio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Nella sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi che il tutore o il curatore provvisorio rimanga in ufficio fino a che la sentenza non sia passata in giudicato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se la domanda di interdizione o inabilitazione è respinta, la sentenza può lasciare in carica il tutore o curatore provvisorio fino al giudicato. La permanenza dipende da un’apposita disposizione del giudice.
Esempio pratico
La domanda è rigettata ma resta un bisogno di protezione durante l’impugnazione: la sentenza dispone espressamente la continuazione dell’incarico provvisorio sino alla definitività.