Codice civile
Art. 430 c.c. — Pubblicità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La sentenza che revoca interdizione o inabilitazione segue le formalità pubblicitarie del 423. Deve quindi essere annotata e comunicata allo stato civile nelle forme e nei tempi richiamati.
Esempio pratico
Dopo la revoca dell’interdizione, la cancelleria cura il registro e la comunicazione all’ufficiale dello stato civile per aggiornare l’atto di nascita.
Note
Formalità del 423 applicate alla revoca; gli effetti seguono il 431, senza anticipazione automatica per annotazione o pubblicazione.