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Codice civile

Art. 430 c.c. — Pubblicità 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La sentenza che revoca interdizione o inabilitazione segue le formalità pubblicitarie del 423. Deve quindi essere annotata e comunicata allo stato civile nelle forme e nei tempi richiamati.

Esempio pratico

Dopo la revoca dell’interdizione, la cancelleria cura il registro e la comunicazione all’ufficiale dello stato civile per aggiornare l’atto di nascita.

Note

Formalità del 423 applicate alla revoca; gli effetti seguono il 431, senza anticipazione automatica per annotazione o pubblicazione.

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