Codice civile
Art. 431 c.c. — Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.
Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La revoca produce effetti con il passaggio in giudicato. Gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca godono però della protezione specifica prevista dalla norma, salvo che la revoca venga esclusa definitivamente.
Esempio pratico
Una persona compie un atto tra pubblicazione e definitività della revoca: per contestarlo non basta osservare che il giudicato non si era ancora formato; va verificato l’esito definitivo previsto dal secondo comma.
Note
Giudicato per gli effetti della revoca, con distinta tutela degli atti successivi alla pubblicazione secondo il secondo comma.