Codice civile
Art. 446 c.c. — Assegno provvisorio
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
Finchè non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Durante l’accertamento definitivo può essere disposto un assegno provvisorio dopo aver sentito l’altra parte. Se vi sono più obbligati, l’onere può essere temporaneamente posto anche su uno solo, salvo regresso.
Esempio pratico
L’alimentando documenta un bisogno immediato mentre la causa è in corso: richiede la prestazione provvisoria, che viene valutata nel contraddittorio e senza anticipare automaticamente l’esito finale.
Giurisprudenza
Prova dei presupposti anche per la richiesta provvisoria
Corte di cassazione, sez. VI-1, ordinanza n. 770, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nel caso di richiesta del coniuge, il precedente attribuisce a chi domanda gli alimenti la dimostrazione delle necessità non soddisfatte e dell’impossibilità di sostenersi autonomamente. La richiesta di una prestazione temporanea non consente di dare questi elementi per esistenti senza verificarli.
Fonte →
Note
La formula del codice sul presidente del tribunale è conservata; il commento segnala il coordinamento con il rito familiare e il 473-bis.22 c.p.c. per i provvedimenti temporanei. Il precedente sulle prove resta rielaborazione secondaria.