Codice civile
Art. 445 c.c. — Decorrenza degli alimenti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Gli alimenti decorrono dalla domanda giudiziale. Possono decorrere dalla costituzione in mora precedente se entro sei mesi viene proposta la domanda; non iniziano soltanto dalla sentenza che li riconosce.
Esempio pratico
Il creditore mette formalmente in mora l’obbligato e propone domanda dopo quattro mesi: se ricorrono i presupposti, l’assegno può decorrere dalla mora.
Giurisprudenza
Decorrenza dalla domanda o dalla mora tempestivamente seguita dall'azione
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 10490, 2025, Rv. 675365-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Gli alimenti non possono essere riconosciuti a far data dalla sentenza, in base al principio secondo il quale un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, ma - ai sensi dell'art. 445 c.c. - sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, in mancanza di costituzione in mora intervenuta nei sei mesi precedenti la stessa.
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