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Codice civile

Art. 445 c.c. — Decorrenza degli alimenti 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato, quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda giudiziale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Gli alimenti decorrono dalla domanda giudiziale. Possono decorrere dalla costituzione in mora precedente se entro sei mesi viene proposta la domanda; non iniziano soltanto dalla sentenza che li riconosce.

Esempio pratico

Il creditore mette formalmente in mora l’obbligato e propone domanda dopo quattro mesi: se ricorrono i presupposti, l’assegno può decorrere dalla mora.

Giurisprudenza

  • Decorrenza dalla domanda o dalla mora tempestivamente seguita dall'azione

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 10490, 2025, Rv. 675365-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Gli alimenti non possono essere riconosciuti a far data dalla sentenza, in base al principio secondo il quale un diritto non può rimanere pregiudicato dal tempo necessario a farlo valere in giudizio, ma - ai sensi dell'art. 445 c.c. - sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, in mancanza di costituzione in mora intervenuta nei sei mesi precedenti la stessa.

    Fonte →

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