Codice civile
Art. 465 c.c. — Indegnità del genitore
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo III — Dell’indegnità
Testo dell'articolo
Colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il genitore escluso per indegnità non conserva sui beni di quella successione attribuiti ai figli i diritti di usufrutto o amministrazione normalmente spettanti ai genitori. L’esclusione impedisce di ottenere indirettamente quei vantaggi attraverso i figli.
Esempio pratico
Il figlio subentra nella successione dalla quale il genitore è escluso: sui beni ricevuti il genitore indegno non può esercitare l’usufrutto o l’amministrazione previsti per i genitori.