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Art. 466 c.c. — Riabilitazione dell'indegno 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo III — Dell’indegnità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi è incorso nell'indegnità è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento.

Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se è stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il defunto può riabilitare espressamente l’indegno mediante atto pubblico o testamento. Se manca una riabilitazione espressa ma il testamento lo beneficia conoscendo la causa di indegnità, la possibilità di succedere resta limitata a quella disposizione.

Esempio pratico

Un testatore, consapevole della condotta che causa indegnità, attribuisce uno specifico legato senza una riabilitazione generale: si verifica l’ammissione nei limiti del legato.

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