Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 473 c.c. — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le eredità devolute a persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti devono essere accettate con beneficio d’inventario. La disposizione esclude espressamente le società, per le quali non vale questo obbligo specifico.

Il beneficio serve a tenere distinto il patrimonio ereditario da quello dell’ente e a limitare la responsabilità per i debiti dell’eredità secondo le regole dell’istituto. Non basta dichiarare informalmente di volere il beneficio: occorrono la dichiarazione nelle forme previste e l’inventario, con attenzione ai termini e alla situazione di possesso dei beni.

Per gli enti soggetti all’obbligo non si può applicare automaticamente il risultato che, per altri chiamati, conduce all’accettazione pura e semplice. La mancanza o inefficacia della procedura richiede di verificare se e quando l’eredità sia stata validamente acquistata. Vanno controllati anche poteri del rappresentante, eventuali autorizzazioni e atti già compiuti sui beni.

Esempio pratico

Un’associazione è nominata erede di un conto e di un immobile gravato da debiti. Il rappresentante verifica i propri poteri, rende la dichiarazione beneficiata e cura l’inventario. L’incasso di una somma non viene considerato, da solo, una valida alternativa alla procedura obbligatoria.

Giurisprudenza

  • Inventario necessario per l’ente obbligato

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 9514, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per l’ente che deve usare il beneficio, la dichiarazione iniziale non consente di superare l’obbligo di inventariare correttamente. Nel caso segnalato, la mancata conclusione degli adempimenti impedisce l’acquisto della posizione di erede, anziché convertirlo automaticamente in un acquisto senza protezione.

    Fonte →
  • Nuova dichiarazione beneficiata dell’ente

    Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 14442, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Un precedente tentativo non completato non impedisce necessariamente all’ente di riprendere il percorso con una nuova dichiarazione beneficiata. Occorre che il diritto di accettare esista ancora e non siano scaduti né la prescrizione né il termine assegnato dal giudice.

    Fonte →

Note

Enti obbligati distinti dalle società escluse. 9514/2017 e 14442/2019 rielaborati come precedenti editoriali: mancato perfezionamento e possibilità di nuova dichiarazione finché il diritto permane; non trasferire automaticamente all’ente l’acquisto puro e semplice delle persone fisiche.

Articoli collegati