Codice civile
Art. 474 c.c. — Modi di accettazione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’accettazione può risultare da una dichiarazione espressa o da atti che implicano necessariamente la qualità di erede. Le norme successive definiscono requisiti e fattispecie; il beneficio d’inventario richiede la propria dichiarazione formale.
Esempio pratico
Il chiamato non ha sottoscritto una dichiarazione di accettazione, ma vende un bene come proprietario ereditario: si esamina se l’atto comporti accettazione tacita.
Giurisprudenza
Accettazione attraverso un rappresentante
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 15301, 2025, Rv. 674850-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).
Fonte →