Codice civile
Art. 475 c.c. — Accettazione espressa
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’accettazione espressa risulta da atto pubblico o scrittura privata in cui si dichiara di accettare oppure si assume il titolo di erede. La dichiarazione non può essere subordinata a condizione o termine né limitata a una parte dell’eredità.
Esempio pratico
Il chiamato scrive di accettare solo l’immobile e non i debiti: una simile accettazione parziale è nulla; va valutata una scelta valida fra rinuncia e modalità di accettazione consentite.
Giurisprudenza
Titolo di erede assunto in un documento
Corte di cassazione, sez. VI-1, ordinanza n. 19711, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’assunzione del titolo di erede in uno scritto può esprimere una scelta successoria autonoma. Un vizio della diversa convenzione contenuta nello stesso documento non si trasferisce necessariamente all’accettazione: le due operazioni richiedono valutazioni separate.
Fonte →
Note
Escluso 5474/2025 nella formulazione editoriale che presenta l’autenticazione della scrittura privata come requisito generale del 475 e sovrappone forme espressa e tacita. Il testo normativo richiede atto pubblico o scrittura privata; le formalità della trascrizione e del beneficio sono distinte.