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Codice civile

Art. 476 c.c. — Accettazione tacita 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’accettazione tacita richiede un atto che il chiamato potrebbe compiere soltanto come erede e che presupponga necessariamente la volontà di accettare. Occorre esaminare natura dell’atto e sua attribuibilità alla persona.

Esempio pratico

La voltura è stata richiesta da uno solo dei familiari: si verifica chi l’ha commissionata o ratificata prima di attribuire un’accettazione anche agli altri.

Giurisprudenza

  • Voltura catastale e riferibilità al chiamato

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 22769, 2024, Rv. 672051-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto.

    Fonte →
  • Limiti dell’accettazione desunta dal processo

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 3267, 2026, Rv. 677828-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La mancata impugnazione della sentenza notificata collettivamente e impersonalmente ai chiamati all'eredità nell'ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non integra accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un comportamento meramente inerte, dal quale non può desumersi in alcun modo una manifestazione di volontà.

    Fonte →

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