Codice civile
Art. 482 c.c. — Impugnazione per violenza o dolo
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’accettazione ottenuta con violenza o dolo può essere impugnata. L’azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo, secondo il vizio invocato.
Esempio pratico
Chi ha accettato per effetto di un inganno individua quando lo ha scoperto e raccoglie la prova del nesso fra inganno e scelta, per calcolare il termine dell’azione.