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Art. 482 c.c. — Impugnazione per violenza o dolo 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’accettazione ottenuta con violenza o dolo può essere impugnata. L’azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo, secondo il vizio invocato.

Esempio pratico

Chi ha accettato per effetto di un inganno individua quando lo ha scoperto e raccoglie la prova del nesso fra inganno e scelta, per calcolare il termine dell’azione.

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