Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 484 c.c. — Accettazione col beneficio d'inventario 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.

Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso è stato compiuto.

Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il beneficio richiede una dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale competente e inserita nel registro delle successioni, con le ulteriori formalità previste. L’inventario può precedere o seguire, ma deve rispettare le forme e i termini applicabili.

Esempio pratico

Il chiamato dichiara al notaio di accettare con beneficio: organizza anche l’inventario e la pubblicità, senza ritenere che la sola dichiarazione completi ogni requisito.

Giurisprudenza

  • Beneficio d’inventario e riduzione contro terzi

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 29891, 2023, Rv. 669309-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.

    Fonte →

Note

Rimossi soltanto marcatori tecnici 111 e 112a. Dichiarazione, inventario e pubblicità distinti; il precedente 29891/2023 è collegato sistematicamente alla condizione della riduzione ex 564 e non massima sui soli adempimenti formali.

Articoli collegati