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Codice civile

Art. 485 c.c. — Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Chi possiede beni ereditari deve completare l’inventario entro tre mesi dall’apertura o dalla notizia della devoluzione, con l’eventuale proroga prevista. Senza inventario tempestivo è considerato erede puro e semplice. Se inventaria prima di dichiarare, ha quaranta giorni per scegliere, altrimenti acquista puro e semplice.

Esempio pratico

Il chiamato entra in possesso di un bene dopo la morte: individua l’inizio del possesso e organizza l’inventario nel trimestre; la sola permanenza nella casa del coniuge superstite richiede una distinta verifica.

Giurisprudenza

  • Casa familiare e diritto di abitazione

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 1551, 2026, Rv. 677556-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare dopo l'apertura della successione ab intestato costituisce legittimo esercizio del diritto d'abitazione ex art. 540, comma 2, c.c., con conseguente impossibilità di attribuire, alla relazione materiale fra il coniuge e l'immobile, la qualifica di possesso dei beni ereditari da parte di un chiamato all'eredità, agli effetti di cui all'art. 485 c.c..

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  • Figli conviventi con il genitore superstite

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 1551, 2026, Rv. 677556-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di successione ab intestato, la permanenza dei figli nell'abitazione familiare unitamente al genitore superstite non costituisce espressione del possesso dei beni ereditari agli effetti di cui all'art. 485 c.c., in quanto la relazione familiare con i genitori, che giustificava tale permanenza prima dell'apertura della successione, prosegue nel rapporto con il genitore superstite titolare del diritto d'abitazione.

    Fonte →
  • Possesso e consapevolezza della devoluzione

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 23309, 2025, Rv. 675816-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'acquisito ex lege dell'eredità ai sensi dell'art. 485 c.c. presuppone, in chi ne faccia valere la validità, la dimostrazione, nel chiamato in possesso di beni ereditari, della capacità naturale di agire del medesimo, ossia della capacità di intendere e di volere e, dunque, della consapevolezza di possedere beni facenti parte di un'eredità a lui devoluta. (Nella specie, la S.C. cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto sufficiente, per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva, il dato oggettivo del possesso dei beni, stante la convivenza del chiamato con il genitore superstite nell'immobile ereditario, senza valutare sia la natura e i caratteri dell'infermità permanente che affliggeva il chiamato, dichiarato interdetto tre anni dopo l'apertura della successione, sia la sussistenza del requisito di natura soggettiva costituito dalla conoscenza, da parte dello stesso, della delazione in suo favore).

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  • Possesso iniziato dopo l’apertura

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 15587, 2023, Rv. 667968-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Agli effetti dell'art. 485 c.c., non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso.

    Fonte →

Note

La pagina del codice visualizza giudice di pace ma la sua nota 351 e il vigente articolo 32, comma 3, D.Lgs. 116/2017 differiscono le disposizioni dell’articolo 27 al 31 ottobre 2027. Il testo operativo al 7 ottobre 2026 mantiene tribunale; conservate pagina del codice, norma modificatrice e norma transitoria. Massime distinte su abitazione familiare, consapevolezza del possesso e possesso iniziato dopo la morte. Conservato tribunale: il passaggio al giudice di pace è differito al 31 ottobre 2027 dal coordinamento già documentato degli artt. 27 e 32 D.lgs. 116/2017 e della successiva proroga. La riproduzione anticipata non determina l’efficacia temporale.

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