Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 486 c.c. — Poteri 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.

Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinchè la rappresenti in giudizio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Durante i termini del 485 il chiamato possessore può rappresentare l’eredità come convenuto in giudizio, oltre ai poteri conservativi del 460. Se non compare, il giudice nomina un curatore che rappresenti l’eredità.

Esempio pratico

Un creditore cita il chiamato ancora nei termini dell’inventario: il convenuto chiarisce la posizione e distingue rappresentanza temporanea dell’eredità da responsabilità personale come erede.

Giurisprudenza

  • Rappresentanza provvisoria e difesa del chiamato

    Corte di cassazione, sez. III, sentenza n. 18534, 2007 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il chiamato possessore può rappresentare temporaneamente l’eredità senza essere per questo debitore personale dei debiti del defunto. Se gli viene domandata una condanna come erede, deve però chiarire e far valere la propria posizione nel giudizio: il successivo giudicato può impedire di rimettere in discussione il titolo della condanna.

    Fonte →

Articoli collegati