Codice civile
Art. 498 c.c. — Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’opposizione di un creditore o legatario, notificata nel termine dell’articolo 495, impedisce all’erede beneficiato i pagamenti individuali e impone la liquidazione nell’interesse comune. Entro un mese dalla notificazione, l’erede deve far invitare tramite un notaio del luogo di apertura della successione i creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito. Il termine fissato dal notaio non può essere inferiore a trenta giorni. Gli inviti per raccomandata ai soggetti di cui è noto domicilio o residenza restano distinti dalla pubblicità generale.
L’articolo 31 L. 340/2000 ha abolito i fogli degli annunzi legali. Il suo comma 3 dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quando il foglio era previsto come unica forma di pubblicità. La condizione va esplicitata: non si tratta di una sostituzione automatica di ogni adempimento. Comunicazioni individuali, iscrizioni, annotazioni e trascrizioni richieste restano distinte e vanno effettuate secondo la disciplina applicabile.
Esempio pratico
Un creditore notifica tempestivamente opposizione: l’erede sospende i pagamenti individuali e incarica il notaio entro un mese. Il notaio cura gli inviti e la pubblicità applicabile, fissando almeno trenta giorni per dichiarare i crediti.
Giurisprudenza
Dichiarazione di credito tardiva e difesa processuale
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 30820, 2025, Rv. 676980-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, poiché la tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. incide sul solo quantum della pretesa, ma non anche sull'an, e la sua inosservanza non costituisce fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, la deduzione della tardività di tale presentazione non può qualificarsi come eccezione in senso stretto, da proporsi nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma come una mera difesa.
Fonte →
Note
Testo codicistico sul foglio degli annunzi legali preservato. Art. 31, commi 1 e 3, L. 340/2000: abolizione; Gazzetta Ufficiale se il foglio era unica forma di pubblicità. Condizione esplicita, senza assorbire comunicazioni, iscrizioni o trascrizioni ulteriori. Il canale concretamente dovuto resta da determinare nella procedura applicabile.