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Art. 500 c.c. — Termine per la liquidazione 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Nella liquidazione concorsuale il giudice può, su richiesta di creditori o legatari, fissare un termine per liquidare l’attivo e formare la graduazione. La pronuncia ufficiale 24491/2026 esclude l’applicazione di questo termine ai pagamenti individuali senza opposizioni.

Esempio pratico

Un termine del 500 viene imposto a un erede che sta pagando individualmente senza opposizioni: si verifica la reale procedura prima di dedurre una perdita del beneficio per il suo mancato rispetto.

Giurisprudenza

  • Il termine del 500 riguarda la liquidazione concorsuale

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 24491, 2026 · Principio di diritto della pronuncia ufficiale — non massima del Massimario

    In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, il termine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l’erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest’ultima non siano state proposte opposizioni, l’assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l’inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell’inventario.

    Fonte →

Note

Principio integrale enunciato al paragrafo 5 dell’ordinanza 24491/2026, pubblicata il 5 agosto 2026: termine esclusivo della liquidazione concorsuale, senza effetto decadenziale se imposto alla liquidazione individuale senza opposizioni. Nessun Rv attribuito e nessuna equiparazione a massima del Massimario.

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