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Codice civile

Art. 509 c.c. — Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.

Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili.

L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se dopo la scadenza per dichiarare i crediti l’erede incorre nella decadenza ma nessun creditore o legatario la fa valere, il tribunale può nominare un curatore per proseguire la liquidazione. Dopo la nomina la decadenza non può più essere invocata. L’erede consegna i beni e perde l’amministrazione; la trascrizione protegge i destinatari contro i successivi atti dispositivi.

Esempio pratico

Un creditore chiede che la liquidazione prosegua tramite curatore; un altro dichiara di voler far valere la decadenza, da valutare nel procedimento del 779 c.p.c.

Giurisprudenza

  • Legittimazione nella controversia sulla decadenza

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 9539, 2026, Rv. 678848-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Ai fini della legittimazione ad agire in sede contenziosa per la declaratoria di decadenza dell'erede dal beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 779, comma 4, c.p.c., non occorre la prova del credito, essendo sufficiente la presentazione della preventiva dichiarazione di credito nella fase camerale della procedura liquidatoria.

    Fonte →

Note

Coordinato con il 779 c.p.c. sul ricorso, opposizione alla nomina e contestazione delle condizioni. La sufficienza della dichiarazione per la legittimazione non verifica il credito da pagare.

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