Codice civile
Art. 505 c.c. — Decadenza dal beneficio
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall'art. 503, dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La perdita del beneficio può seguire all’inosservanza della procedura concorsuale e dei termini indicati. Nella liquidazione volontaria rilevano anche pagamenti eseguiti dopo l’invito ai creditori e prima della conclusione, con l’eccezione prevista per creditori privilegiati o ipotecari. La decadenza può essere fatta valere soltanto dai creditori del defunto e dai legatari.
Esempio pratico
Dopo l’invito ai creditori, l’erede paga fuori procedura un creditore chirografario: la condotta va verificata rispetto alla decadenza, anche se il pagamento era dovuto.
Giurisprudenza
Legittimazione nella controversia sulla decadenza
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 9539, 2026, Rv. 678848-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Ai fini della legittimazione ad agire in sede contenziosa per la declaratoria di decadenza dell'erede dal beneficio di inventario, ai sensi dell'art. 779, comma 4, c.p.c., non occorre la prova del credito, essendo sufficiente la presentazione della preventiva dichiarazione di credito nella fase camerale della procedura liquidatoria.
Fonte →Termini della procedura concorsuale
Corte di cassazione, sez. II, ordinanza n. 30247, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente considera vincolanti sia il termine dell’erede per invitare creditori e legatari sia quello fissato per depositare le dichiarazioni di credito. La natura perentoria risponde all’esigenza di concludere la liquidazione in tempi determinati; le conseguenze vanno poi distinte per erede e creditore.
Fonte →
Note
Decadenza, pagamenti ed eccezioni distinti per liquidazione obbligatoria e volontaria. Massima 9539/2026 sulla legittimazione ex 779 c.p.c. distinta dalla parafrasi editoriale 30247/2019 sui termini. Conservato il coordinamento del blocco precedente sull’inapplicabilità del 500 alla liquidazione individuale.