Codice civile
Art. 510 c.c. — Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’accettazione beneficiata di un chiamato e l’inventario eseguito da un altro possono giovare agli altri chiamati. La disposizione coordina gli adempimenti comuni, ma non fa diventare automaticamente eredi tutti i successibili né restituisce il beneficio a chi ha ormai acquistato come erede puro e semplice. Occorre esaminare la posizione di ciascuno.
Esempio pratico
Due fratelli utilizzano un unico inventario; si verifica separatamente se ciascuno può ancora avvalersi del beneficio e se abbia accettato.
Giurisprudenza
L’utilità comune non comporta acquisto automatico
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 2532, 1999 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il beneficio ottenuto da un chiamato non determina da solo l’acquisto dell’eredità da parte degli altri. La possibilità di utilizzare gli adempimenti comuni deve essere separata dalla scelta successoria e dalla verifica di un’accettazione riferibile a ciascun chiamato.
Fonte →Inventario comune e posizione non recuperabile
Corte di cassazione, sez. V, sentenza n. 11150, 2013 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’inventario eseguito nell’interesse dell’asse non restituisce una posizione beneficiata a chi sia ormai erede puro e semplice o abbia definitivamente perso il beneficio. Il vantaggio comune del 510 opera nei limiti in cui il soggetto possa ancora conseguire quella protezione.
Fonte →
Note
Inventario comune non equivale a eredità automaticamente acquistata dagli altri e non ripristina il beneficio ormai perduto. Il termine fiscale storico di 11150/2013 non è riproposto come regola vigente.